Art. 4 1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1 da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorita' competenti. 2. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell' articolo 1, provvede ad individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento nonche' a segnalare con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte. 3. E' attivato presso le Prefetture, un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del fenomeno, al fine di garantire una uniforme applicazione delle attivita'. 4. Il tavolo di cui al comma 3, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e dai rappresentanti dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile, delle Forze di polizia locali e un veterinario libero professionista nominato dall'Ordine provinciale dei medici veterinari.