Art. 4 
 
  1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo  2,
comma 1 da' immediate disposizioni per l'apertura di  un'indagine  da
effettuare in collaborazione con le altre Autorita' competenti. 
  2. Il sindaco, entro  48  ore  dall'accertamento  della  violazione
dell' articolo 1, provvede ad individuare le  modalita'  di  bonifica
del luogo interessato  dall'avvelenamento  nonche'  a  segnalare  con
apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle
Autorita' preposte. 
  3. E' attivato presso le Prefetture, un tavolo di coordinamento per
la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del
fenomeno, al  fine  di  garantire  una  uniforme  applicazione  delle
attivita'. 
  4. Il tavolo di cui al comma 3, coordinato dal Prefetto o da un suo
rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai
sindaci delle aree  interessate  e  dai  rappresentanti  dei  Servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, del Corpo forestale  dello
Stato, degli Istituti  zooprofilattici  sperimentali  competenti  per
territorio, delle Guardie zoofile, delle Forze di polizia locali e un
veterinario libero professionista  nominato  dall'Ordine  provinciale
dei medici veterinari.