Art. 5 1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. 2. Nel caso di rodenticidi per uso civile e' previsto un contenitore all'atto dell'utilizzo con accesso solo all'animale bersaglio fatti salvi i casi previsti all'articolo 1, comma 5. 3. Sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 sono indicate le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.