Art. 5 
 
  1.  I  produttori  di  presidi   medico-chirurgici,   di   prodotti
fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei
rodenticidi  e  lumachicidi  a  uso  domestico,  civile  e   agricolo
aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o  repellente  che  lo
renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. 
  2.  Nel  caso  di  rodenticidi  per  uso  civile  e'  previsto   un
contenitore  all'atto  dell'utilizzo  con  accesso  solo  all'animale
bersaglio fatti salvi i casi previsti all'articolo 1, comma 5. 
  3. Sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 sono  indicate  le
modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.