Art. 11 
 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle  ultime
tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare; nelle predette  aste  verra'  compresa
quella di cui all'art. 1 del  presente  decreto  e  verranno  escluse
quelle relative ad eventuali operazioni di  concambio.  Le  richieste
saranno   soddisfatte   assegnando   prioritariamente   a    ciascuno
«specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di
diritto. 
  Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste  inferiori  a
quelle loro  spettanti  di  diritto,  ovvero  non  effettuino  alcuna
richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata   agli   operatori   che
presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.