Art. 2 
 
  L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le  sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di  tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
i buoni sottoscritti sono rappresentati  da  iscrizioni  contabili  a
favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili  continuano  a
godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le  agevolazioni  e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. 
  La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le  partite
da  regolare  dei  buoni  sottoscritti  in  asta,  nel  servizio   di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti  finanziari,
con valuta pari a quella  di  regolamento.  L'operatore  partecipante
all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, puo' avvalersi di un
altro intermediario il cui nominativo dovra' essere  comunicato  alla
Banca d'Italia, secondo la normativa  e  attenendosi  alle  modalita'
dalla stessa stabilite. 
  A  fronte  delle  assegnazioni,  gli   intermediari   aggiudicatari
accreditano  i  relativi  importi  sui  conti  intrattenuti   con   i
sottoscrittori.