Art. 7 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro  le  ore  11
del giorno 14 marzo 2012,  esclusivamente  mediante  trasmissione  di
richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite  Rete
Nazionale Interbancaria con le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla
Banca d'Italia medesima. 
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione. 
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
«Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di  «recovery»
previste nella Convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.