IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  ,
il quale, al comma 2, prevede che i trasferimenti erariali dovuti  ai
comuni con popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  dal  Ministero
dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011  e
di 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; 
  Considerato  che  il  richiamato   comma   2   dell'art.   14   del
decreto-legge n. 78 del 2010, dispone che le predette riduzioni  sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto  annuale  del
Ministro dell'interno,  secondo  principi  che  tengano  conto  della
adozione di misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, della minore incidenza  percentuale  della  spesa
per il personale rispetto  alla  spesa  corrente  complessiva  e  del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria; 
  Considerato che, per le riduzioni a decorrere  dall'anno  2012,  la
stessa disposizione di  legge  prevede,  altresi',  che  in  caso  di
mancata deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro il termine del 30  settembre  dell'anno  precedente,  il
decreto  del  Ministro  dell'interno  e'  comunque  emanato  entro  i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione  dei  trasferimenti
secondo un criterio proporzionale; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2011  -  emanato  in
applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  2,  comma  8,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 -  in  base  al  quale  sono
stati individuati e soppressi i  trasferimenti  erariali  dei  comuni
appartenenti  alle  regioni  a  statuto  ordinario   e   sono   stati
corrispondentemente attribuiti ai comuni, per l'anno 2011, risorse  a
titolo di federalismo fiscale per compartecipazione Iva, nonche'  per
fondo sperimentale di riequilibrio; 
  Considerata la necessita' di applicare le riduzioni di  risorse  di
cui al predetto art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78  del  2010,
atteso  che  si  tratta  di  disposizioni  previgenti  che   incidono
sull'ammontare delle risorse da ripartire  a  titolo  di  federalismo
fiscale municipale; 
  Considerato che ai comuni appartenenti ai territori  delle  regioni
autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  appartenenti
alle province autonome di  Trento  e  Bolzano  non  va  applicata  la
riduzione dei trasferimenti in quanto si tratta di territori  in  cui
vige una speciale disciplina in materia di finanza locale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  9  dicembre  2010,
emanato in applicazione del citato art. 14, comma 2 del decreto-legge
n. 78  del  2010,  con  cui  e'  stata  applicata  la  riduzione  dei
trasferimenti a comuni e province per l'anno 2011; 
  Dato atto che la base  di  calcolo  della  riduzione,  a  decorrere
dall'anno 2012, e' rappresentata  dai  trasferimenti  attribuiti  per
l'anno 2011, cosi' come risultanti alla data del 20 febbraio 2012 dal
sito internet della  Direzione  centrale  della  finanza  locale  del
Ministero dell'interno; 
  Dato atto che occorre operare l'esclusione dalla base di calcolo di
alcune attribuzioni che attengono a fattispecie particolari e che  si
configurano come  regolazioni  contabili  e  non  come  trasferimenti
erariali; 
  Dato atto che per individuare i comuni con popolazione superiore  a
5.000 abitanti, in relazione ai quali va applicata la  riduzione  dei
trasferimenti, occorre riferirsi alla  popolazione  residente  al  31
dicembre 2010, ossia quella calcolata alla fine  del  penultimo  anno
precedente, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica,  in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 156, comma  2,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto l'art. 265, comma  1  del  predetto  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, con il quale viene garantito il mantenimento dei
contributi  erariali  agli  enti  locali  che  hanno  dichiarato   il
dissesto, per il periodo  di  risanamento,  fissato  in  cinque  anni
decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato; 
  Considerato,  pertanto,  che  ai  comuni  che  si   trovano   nella
condizione di risanamento finanziario alla data del 20 febbraio 2012,
non va applicata la riduzione di risorse; 
  Considerato che in  sede  tecnica  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali non e' stato raggiunto un accordo per una  riduzione
di risorse secondo principi  che  tengano  conto  della  adozione  di
misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno, della  minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
personale  rispetto   alla   spesa   corrente   complessiva   e   del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria; 
  Tenuto conto che, in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   si   sono   comunque   svolti
approfondimenti su tale tematica per l'esame congiunto  dei  principi
che  il  Ministero  dell'interno  ha  valutato  opportuni  per   dare
attuazione  al  criterio  proporzionale  di  riduzione  previsto  dal
richiamato comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010; 
  Dato atto che del criterio  di  proporzionalita'  adottato  per  la
riduzione e' stata data informativa  nella  seduta  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali del 1° marzo 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Determinazione delle riduzioni di risorse 
                            per i comuni 
 
  1. A decorrere dall'anno 2012, e' applicata la riduzione  di  2.500
milioni di euro annui per i comuni con popolazione superiore a  5.000
abitanti, con criterio  di  proporzionalita'  rispetto  alle  risorse
finanziarie attribuite per l'anno 2011. 
  2. La base di  calcolo  della  riduzione  di  cui  al  comma  1  e'
costituita: 
    a) dal totale delle somme attribuite per l'anno 2011 a titolo  di
federalismo fiscale ed a titolo  di  trasferimenti  erariali,  per  i
comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario; 
    b) dal totale delle attribuzioni per  l'anno  2011  a  titolo  di
trasferimenti erariali, per i comuni ricadenti  nei  territori  delle
regioni Sicilia e Sardegna. 
  3. Alla base di calcolo di cui al comma 2, si somma l'importo della
riduzione di risorse gia' operata per l'anno 2011 in applicazione del
citato decreto del 9 dicembre 2010 e si portano  in  diminuzione,  le
attribuzioni escluse secondo quanto indicato al comma 4. 
  4. Sono escluse dalla base di  calcolo  della  riduzione  le  somme
attribuite a titolo di 5 per mille dell'Irpef, anno  d'imposta  2008,
destinate ai comuni per il sostegno delle attivita' sociali,  nonche'
le  quote  di  addizionale  all'Irpef  attribuite  ai   sensi   delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma  4-ter,  del  decreto-legge  25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
marzo 2010, n. 42, in quanto si tratta di somme che non costituiscono
trasferimenti erariali. 
  5. L'importo della riduzione  per  ciascun  comune  e'  determinata
rapportando la riduzione complessiva dei 2.500  milioni  di  euro  al
totale della base di calcolo di cui ai commi  precedenti  e,  quindi,
con una percentuale di riduzione del 19,492 per cento.