Art. 2 Applicazione delle riduzioni per i comuni 1. Per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, l'importo delle riduzioni e' portato in diminuzione, a decorrere dall'anno 2012, delle risorse finanziarie attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di federalismo fiscale municipale ed a titolo di trasferimenti erariali. 2. Per i comuni ricadenti nei territori della Sicilia e della Sardegna, gli importi delle riduzioni, sono applicati, a decorrere dall'anno 2012, in sede di determinazione dei trasferimenti erariali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2012 Il Ministro: Cancellieri