Art. 2 
 
 
              Applicazione delle riduzioni per i comuni 
 
  1. Per i comuni ricadenti nei territori  delle  regioni  a  statuto
ordinario, l'importo delle riduzioni e'  portato  in  diminuzione,  a
decorrere dall'anno 2012, delle risorse  finanziarie  attribuite  dal
Ministero dell'interno a titolo di federalismo fiscale municipale  ed
a titolo di trasferimenti erariali. 
  2. Per i comuni ricadenti  nei  territori  della  Sicilia  e  della
Sardegna, gli importi delle riduzioni, sono  applicati,  a  decorrere
dall'anno 2012, in sede di determinazione dei trasferimenti erariali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 marzo 2012 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri