Art. 3 Modalita' di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio 1. Gli enti e i privati responsabili presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, di seguito denominato Comando, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 del presente decreto. 2. La domanda di ammissione di cui al comma 1 deve, inoltre, comprendere: a) la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attivita', di cui al numero 66 dell'Allegato I, categorie B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con le modalita' indicate all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ove il progetto di adeguamento antincendio sia stato gia' approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi identificativi dell'approvazione; b) il programma di adeguamento dell'attivita' alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi. 3. Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1, effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5, con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e si esprime sull'ammissione al piano e, con le modalita' previste dall'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sulla conformita' del progetto. 4. Nei casi previsti dal comma 8 dell'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, il Comando provvede anche a dare comunicazione alle autorita' competenti dei provvedimenti adottati. 5. Agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare l'istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi al piano, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 2, gli stessi possono presentare istanza di ammissione al piano, quando in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.