Art. 3 
 
 
           Modalita' di ammissione al piano straordinario 
                     di adeguamento antincendio 
 
  1.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  presentano  al  Comando
provinciale dei vigili  del  fuoco  territorialmente  competente,  di
seguito denominato Comando, entro il termine di 30 giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, domanda di  ammissione  al
piano, corredata della documentazione di cui all'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,
attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  sicurezza   antincendio
previsti all'art. 5 del presente decreto. 
  2. La domanda di ammissione  di  cui  al  comma  1  deve,  inoltre,
comprendere: 
    a) la richiesta  di  esame  del  progetto  relativo  al  completo
adeguamento  antincendio  delle  attivita',  di  cui  al  numero   66
dell'Allegato I, categorie B e C, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con le modalita' indicate all'art.
3 del medesimo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica.  Ove  il
progetto di adeguamento antincendio  sia  stato  gia'  approvato  dal
competente  Comando,  sono  da   indicare   soltanto   gli   elementi
identificativi dell'approvazione; 
    b)  il  programma  di  adeguamento  dell'attivita'  alle  vigenti
disposizioni di prevenzione incendi. 
  3. Il Comando, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento
della domanda di cui al  comma  1,  effettua  i  controlli  volti  ad
accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti
all'art. 5, con le modalita' di  cui  al  comma  2  dell'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  si
esprime  sull'ammissione  al  piano  e,  con  le  modalita'  previste
dall'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, sulla conformita' del progetto. 
  4. Nei casi previsti dal comma 8 dell'art. 15 del decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 24 febbraio 2012,  n.14,  il  Comando  provvede  anche  a  dare
comunicazione alle autorita' competenti dei provvedimenti adottati. 
  5. Agli enti e ai privati responsabili che omettano  di  presentare
l'istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi  al  piano,  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151.  Fermo  restando  quanto
previsto all'art. 1, comma 2, gli stessi possono  presentare  istanza
di ammissione al piano, quando  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 5.