Art. 4 
 
 
            Controlli al termine del piano straordinario 
                     di adeguamento antincendio 
 
  1. Al termine dell'adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione
incendi previsti  nel  piano,  gli  enti  e  i  privati  responsabili
presentano  al  Comando  l'istanza  per  il  controllo  dell'avvenuto
adempimento, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,  n.  151,  corredata
dalla documentazione ivi prevista. 
  2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza  di  cui  al
comma 1, il Comando effettua i controlli previsti all'art. 4, commi 2
e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.
151. 
  3. Gli enti e i privati responsabili possono richiedere al  Comando
l'effettuazione di visite tecniche, di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  4. Gli enti e  i  privati  responsabili  qualora  per  sopravvenute
esigenze intendano apportare  modifiche  alle  misure  contenute  nel
progetto, di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  dell'art.  3,  devono
presentare istanza di valutazione del progetto di  variante,  con  le
modalita' di cui al medesimo  art.  3,  comma  2,  nel  rispetto  del
termine di  scadenza  del  piano  ai  fini  del  completamento  degli
adempimenti per l'adeguamento antincendio.