Art. 4 Controlli al termine del piano straordinario di adeguamento antincendio 1. Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili presentano al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, corredata dalla documentazione ivi prevista. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza di cui al comma 1, il Comando effettua i controlli previsti all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 3. Gli enti e i privati responsabili possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 4. Gli enti e i privati responsabili qualora per sopravvenute esigenze intendano apportare modifiche alle misure contenute nel progetto, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 3, devono presentare istanza di valutazione del progetto di variante, con le modalita' di cui al medesimo art. 3, comma 2, nel rispetto del termine di scadenza del piano ai fini del completamento degli adempimenti per l'adeguamento antincendio.