Art. 5 
 
 
          Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso 
          al piano straordinario di adeguamento antincendio 
 
  1.  Le  strutture  ricettive  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  per
l'ammissione  al  piano  devono  essere  in  possesso  delle   misure
integrative di gestione della sicurezza indicate al  comma  3  e  dei
requisiti di sicurezza antincendio previsti  ai  seguenti  punti  del
Titolo II, dell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  9
aprile 1994,  integrato  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  6
ottobre 2003: 9, 10, 11.2, 12, con le limitazioni di cui al  comma  2
del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con  possibilita',
per quest'ultimo punto, di prevedere la capacita' di deflusso pari  a
quella indicata al  punto  20.1  alle  condizioni  ivi  riportate  e,
infine, 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di
esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento
delle vie di esodo rientrano anche  l'adozione  di  eventuali  misure
equivalenti previste dal decreto del Ministro dell'interno 6  ottobre
2003, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga;
la  riduzione  dell'affollamento  potra'  costituire  soluzione   per
rientrare nel rispetto dei parametri. 
  2. Il requisito di  sicurezza  antincendio  previsto  al  punto  12
dell'allegato al decreto del Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,
integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6  ottobre  2003,  di
cui al precedente comma 1, e' richiesto, ai fini  dell'ammissione  al
piano, per le  sole  strutture  ricettive  per  le  quali  i  decreti
medesimi ne prevedono l'obbligo. 
  3. Le misure di gestione  della  sicurezza,  di  cui  al  comma  1,
integrative rispetto a quelle previste al punto 14  dell'allegato  al
decreto del  Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  integrato  dal
decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un
servizio  interno  di  sicurezza,  permanentemente  presente  durante
l'esercizio  e  ricompreso  nel  piano  di  emergenza,  al  fine   di
consentire un tempestivo intervento di contenimento e  di  assistenza
all'esodo. 
  4. Le strutture ricettive gia' dotate di  un  servizio  interno  di
sicurezza,  previsto  come  misura  alternativa  a  disposizioni   di
prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994 e del decreto del Ministro dell'interno 6  ottobre  2003,
devono  integrare  tale  servizio  con  un  numero  di   addetti   in
conformita' al criterio indicato al comma 5. 
  5. Il servizio integrativo, di cui al comma 3,  deve  tenere  conto
della valutazione dei rischi d'incendio e deve essere  costituito  da
un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato: 
    a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unita'; 
    b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unita', con l'aggiunta
di una ulteriore unita' per ogni incremento della capacita' ricettiva
di 150 posti letto. 
  6. Gli addetti del  servizio  di  cui  al  comma  3,  devono  avere
conseguito l'attestato di  idoneita'  tecnica  previsto  dall'art.  3
della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso
di cui all'allegato IX del decreto  Ministro  dell'interno  10  marzo
1998, rispettivamente di  tipo  B,  per  le  strutture  ricettive  di
categoria A e B dell'allegato I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 1° agosto 2011, n.151, e di tipo C, per  le  strutture
ricettive di categoria C del medesimo allegato.