Art. 5 Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio 1. Le strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 1, per l'ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza indicate al comma 3 e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003: 9, 10, 11.2, 12, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con possibilita', per quest'ultimo punto, di prevedere la capacita' di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate e, infine, 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l'adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell'affollamento potra' costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri. 2. Il requisito di sicurezza antincendio previsto al punto 12 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, di cui al precedente comma 1, e' richiesto, ai fini dell'ammissione al piano, per le sole strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l'obbligo. 3. Le misure di gestione della sicurezza, di cui al comma 1, integrative rispetto a quelle previste al punto 14 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. 4. Le strutture ricettive gia' dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformita' al criterio indicato al comma 5. 5. Il servizio integrativo, di cui al comma 3, deve tenere conto della valutazione dei rischi d'incendio e deve essere costituito da un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato: a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unita'; b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unita', con l'aggiunta di una ulteriore unita' per ogni incremento della capacita' ricettiva di 150 posti letto. 6. Gli addetti del servizio di cui al comma 3, devono avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n.151, e di tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato.