Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sesta tranche
dei certificati, per un importo pari al 10 per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla  tranche
di  cui  all'articolo  1   del   presente   decreto;   tale   tranche
supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti  in  titoli
di  Stato",  individuati  ai  sensi  dell'articolo  23  del   decreto
ministeriale n. 216 del 2009,  citato  nelle  premesse,  che  abbiano
partecipato all'asta della quinta tranche. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'articolo 1  del  presente  decreto  e  verra'  assegnata  con  le
modalita' indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto  del  25
gennaio 2012, in quanto applicabili. 
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 28 marzo 2012. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
certificati di cui lo specialista e' risultato  aggiudicatario  nelle
ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ", ed il totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare; nelle predette  aste  verra'  compresa
quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno  escluse
quelle relative ad eventuali operazioni di  concambio.  Le  richieste
saranno   soddisfatte   assegnando   prioritariamente   a    ciascuno
"specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di
diritto. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.