IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', delle modalita' del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone», e in particolare gli articoli 12 e 13; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Visto l'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che prevede che dall'istituzione dei corsi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; Visto il decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44 col quale e' stato costituito «un gruppo di lavoro con il compito di dare attuazione alla definizione dei percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno agli alunni disabili»; Viste «le designazioni pervenute dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap - e dalla FAND - Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili» dei membri del predetto gruppo; Acquisite le conclusioni del documento formulato dal gruppo di lavoro ex decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44; Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011 e recependone i suggerimenti in ordine: alla cancellazione all'art. 3, comma 2, punto c del riferimento a «curriculum di chiara fama»; all'inserimento, all'allegato A, della formulazione: «competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale»; all'inserimento della necessita' di prevedere azioni di monitoraggio dei corsi attivati nelle diverse sedi universitarie, a garanzia della qualita' dei medesimi; Ritenuto di non doversi adeguare al predetto parere: in ordine alla riscrittura del comma 1 dell'art. 5, in quanto la preselezione e' rivolta a candidati in possesso di abilitazione, ovvero di competenze funzionali alle attivita' di insegnamento e competenze didattiche, competenze empatiche e di intelligenza emotiva, competenze di creativita' e di pensiero divergente, cosi' come competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche, le quali competenze sono requisiti necessari allo svolgimento della funzione docente; per quanto riguarda gli insegnamenti di cui all'allegato B, pur comprendendo l'importanza delle discipline proposte, il numero di crediti a disposizione per questo corso obbliga a privilegiare insegnamenti maggiormente coerenti con le competenze di cui al profilo professionale dell'Allegato A; il rafforzamento nell'area 11 dell'attivita' formativa relativa alla didattica speciale per le disabilita' sensoriali e' ritenuto non utile, in quanto sono gia' previsti 4 CFU per quanto concerne gli insegnamenti, 4 CFU per le attivita' laboratoriali e altri 3 CFU per le TIC ed e' previsto altresi' che, con successivi decreti, siano «definiti i crediti formativi per l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilita'»; la valorizzazione del servizio svolto in termini di assolvimento di crediti e' in contraddizione con la specificita' formativa delle attivita' previste; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011, ne recepisce: la richiesta di una nuova formulazione all'art. 5, comma 1, delle lettere b) competenze su empatia e intelligenza emotiva, e c) competenze su creativita' e pensiero divergente; l'aggiunta, all'Allegato A, profilo del docente specializzato, di: «competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilita' comunicative e linguistiche»; all'Allegato B, contenente gli insegnamenti disciplinari e l'attribuzione dei CFU, la proposta di riequilibrare distribuzione dei CFU con l'ambito pedagogico; Ritenuto altresi' di non doversi adeguare al predetto parere in merito alla proposta di inserimento all'allegato B, di un nuovo settore, in quanto per il conseguimento di «approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai fenomeni linguistici e ai processi di comunicazione», sono state appositamente progettate le attivita' laboratoriali, pari a 4 CFU, oltre alle attivita' di tirocinio indiretto, pari a 3 CFU (TIC); alla diversa articolazione dei laboratori attraverso la loro aggregazione, in quanto le attivita' di laboratorio progettate sono funzionali al conseguimento delle competenze previste dal profilo professionale di cui all'Allegato A, completano la preparazione professionale acquisita con gli insegnamenti, sono conformi all'articolazione per cicli contemplata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010; Decreta: Art. 1 Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilita' 1. In attesa della definizione di specifiche classi di concorso e della correlata istituzione di apposite lauree magistrali, le attivita' di sostegno didattico di cui all'art. 13, commi 3, 5 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolte da insegnanti muniti della relativa specializzazione conseguita nelle universita', attraverso corsi attivati secondo i criteri stabiliti dal presente decreto.