Art. 10 Norme transitorie e finali 1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 si procede, ai fini dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 23 del medesimo decreto. 2. I corsi di cui al presente decreto sostituiscono ogni altro percorso finalizzato alla specializzazione sul sostegno. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti ai corsi di laurea quadriennali in scienze della formazione primaria di cui al previgente ordinamento, conseguono la specializzazione secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 6 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 26 maggio 1998, a condizione che dette modalita' siano state previste dai regolamenti didattici vigenti all'atto dell'iscrizione. 3. Resta salva l'efficacia dei titoli di specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilita' gia' conseguiti secondo le disposizioni previgenti in materia. 4. I corsi attivati sono sottoposti ad azioni di monitoraggio anche sulla base degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 3, comma 3. 5. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definiti i crediti formativi per l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilita'. 6. Dall'attivazione dei corsi previsti dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo. Roma, 30 settembre 2011 Il Ministro: Gelmini Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 19