Art. 2 Corsi di specializzazione per le attivita' di sostegno 1. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attivita' laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attivita' di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. I corsi sono a numero programmato. La programmazione e' definita annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 5 del decreto del medesimo Ministro 10 settembre 2010, n. 249, sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilita'.