Art. 2 
 
       Corsi di specializzazione per le attivita' di sostegno 
 
  1. Il profilo del docente specializzato, le tematiche  delle  prove
di accesso, gli  insegnamenti  e  le  attivita'  laboratoriali  e  di
tirocinio,  i  crediti   formativi   universitari   e   gli   aspetti
organizzativi dei corsi  di  specializzazione  per  le  attivita'  di
sostegno sono definiti negli allegati A, B  e  C,  che  costituiscono
parte integrante del presente decreto. 
  2. I corsi sono a numero programmato. La programmazione e' definita
annualmente dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, ai sensi dell'art. 5 del decreto del  medesimo  Ministro  10
settembre 2010, n. 249, sulla  base  della  programmazione  regionale
degli organici del personale docente della scuola  e  del  fabbisogno
specifico di personale specializzato per il sostegno didattico  degli
alunni con disabilita'.