Art. 3 
 
                        Attivazione dei corsi 
 
  1. I corsi sono definiti dai regolamenti  didattici  di  ateneo  in
conformita' ai  criteri  stabiliti  dal  presente  decreto.  La  loro
attivazione, da parte delle universita',  anche  in  convenzione  tra
loro,  e'  subordinata  a  specifica  autorizzazione   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'art.  3,
comma 1, lettera e) del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio  2010,  n.  76,  di   specifiche   proposte   al   riguardo,
l'attivazione dei corsi  e'  autorizzata  in  presenza  dei  seguenti
requisiti: 
    a. proposta didattica conforme ai  contenuti  degli  allegati  al
presente decreto; 
    b. direzione del corso affidata a un professore universitario  di
I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale
abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione
scolastica degli alunni con disabilita'; 
    c.   laboratori   affidati   a   docenti   in   possesso    della
specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque  anni
di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di
scuola per il quale e' attivato il laboratorio, ovvero con provate  e
documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli
alunni con disabilita'; 
    d. utilizzo in qualita' di tutor di  docenti  in  possesso  della
specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque  anni
di servizio su posto di sostegno; 
    e.  convenzioni  con  le  istituzioni  scolastiche  del   sistema
nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del
decreto ministeriale 10  settembre  2010,  n.  249  finalizzate  alle
attivita' di tirocinio comprensive del relativo progetto. 
  3. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operativita' acquisita
con la completa costituzione dei propri organi,  l'Agenzia  nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  febbraio  2010,  n.  76
(ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo  svolgimento  dei
corsi autorizzati ai sensi del comma 2 del presente articolo  propone
al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione  e  l'attivazione
dei corsi di cui all'art. 1 e i  criteri  e  le  metodologie  per  la
valutazione  dei  medesimi,  da  adottare  con   successivo   decreto
ministeriale.