Art. 3 Attivazione dei corsi 1. I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro attivazione, da parte delle universita', anche in convenzione tra loro, e' subordinata a specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, di specifiche proposte al riguardo, l'attivazione dei corsi e' autorizzata in presenza dei seguenti requisiti: a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al presente decreto; b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilita'; c. laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale e' attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilita'; d. utilizzo in qualita' di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno; e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attivita' di tirocinio comprensive del relativo progetto. 3. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operativita' acquisita con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei corsi autorizzati ai sensi del comma 2 del presente articolo propone al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui all'art. 1 e i criteri e le metodologie per la valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto ministeriale.