Art. 4 Bando per la procedura di accesso 1. Per l'accesso ai corsi di cui all'art. 1, ciascuna ateneo emana, una volta completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in base alla programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, il relativo bando che prevede: a. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso; b. disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni; c. le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei; d. i programmi su cui vertono le prove di accesso di cui all'art. 6, sulla base di quanto disposto dall'allegato C al presente decreto; e. le modalita' di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto; f. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.