Art. 8 Valutazione 1. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attivita' laboratoriali e le attivita' di tirocinio diretto e indiretto, e' espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.