Art. 8 
 
                             Valutazione 
 
  1. La  valutazione,  che  riguarda  sia  gli  insegnamenti  sia  le
attivita'  laboratoriali  e  le  attivita'  di  tirocinio  diretto  e
indiretto, e' espressa in trentesimi. Per accedere all'esame  finale,
i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore  a  18/30,
le  valutazioni  riferite  al  tirocinio  diretto  e  indiretto,   ai
laboratori e agli insegnamenti.