Art. 9 Esame finale 1. Il corso si conclude con un esame finale al quale e' assegnato uno specifico punteggio. 2. La commissione d'esame e' composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attivita' nel corso nominati dalla competente autorita' accademica, nonche' da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. 3. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato: a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico; b. una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni; c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.) 4. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. 5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale e' riportata nel titolo di specializzazione.