Art. 9 
 
                            Esame finale 
 
  1. Il corso si conclude con un esame finale al quale  e'  assegnato
uno specifico punteggio. 
  2. La commissione d'esame e' composta dal direttore del corso,  che
la presiede, da due docenti che  hanno  svolto  attivita'  nel  corso
nominati dalla competente autorita' accademica, nonche' da un esperto
sulle tematiche dell'integrazione dei  disabili  e  da  un  dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale. 
  3. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato: 
    a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato
volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli
aspetti applicativi in ambito scolastico; 
    b.  una  relazione  sull'esperienza  professionale  di  tirocinio
consistente  in  una  raccolta   di   elaborazioni,   riflessioni   e
documentazioni; 
    c. un prodotto multimediale finalizzato alla  didattica  speciale
con l'uso delle tecnologie della  comunicazione  e  dell'informazione
(T.I.C.) 
  4. L'esame finale si intende superato da parte  di  quei  candidati
che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. 
  5. La  valutazione  complessiva  finale,  espressa  in  trentesimi,
risulta dalla somma della  media  aritmetica  dei  punteggi  ottenuti
nelle  valutazioni  di  cui  all'art.  8  e  dal  punteggio  ottenuto
nell'esame di cui al comma 1 del presente  articolo.  La  valutazione
complessiva finale e' riportata nel titolo di specializzazione.