Art. 2
Disposizioni finali
Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2012-2013 lo stoccaggio
strategico e' stabilito in 4,6 miliardi di metri cubi.
Con successivi decreti, in relazione all'evoluzione delle capacita'
delle singole infrastrutture di importazione e della capacita' di
produzione nazionale, sono stabilite le quote in base alle quali lo
stoccaggio strategico e' posto a carico dei soggetti importatori e
produttori di gas naturale per gli anni contrattuali successivi.
In caso di comunicazioni infedeli o incomplete inerenti i dati di
cui all'articolo 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 93/2011.
Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato
alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita'
di importazione, produzione, trasporto e stoccaggio di gas naturale.
Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e della Geotermia, nel sito internet del Ministero dello
sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2012
Il ministro: Passera