Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  Per l'anno  contrattuale  di  stoccaggio  2012-2013  lo  stoccaggio
strategico e' stabilito in 4,6 miliardi di metri cubi. 
  Con successivi decreti, in relazione all'evoluzione delle capacita'
delle singole infrastrutture di importazione  e  della  capacita'  di
produzione nazionale, sono stabilite le quote in base alle  quali  lo
stoccaggio strategico e' posto a carico dei  soggetti  importatori  e
produttori di gas naturale per gli anni contrattuali successivi. 
  In caso di comunicazioni infedeli o incomplete inerenti i  dati  di
cui all'articolo 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo  45,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 93/2011. 
  Il presente decreto, avente natura  provvedimentale,  e'  destinato
alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano  l'attivita'
di importazione, produzione, trasporto e stoccaggio di gas naturale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  degli
Idrocarburi e della Geotermia, nel sito internet del Ministero  dello
sviluppo  economico  ed  entra  in  vigore  dalla  data   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 marzo 2012 
 
                                                 Il ministro: Passera