IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
recante  "Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici",  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-ter  che
demanda a un decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  la
definizione  del  trattamento  economico  annuo  onnicomprensivo   di
chiunque  riceva  a  carico  delle  finanze  pubbliche  emolumenti  o
retribuzioni nell' ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo
con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo  l,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico
di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e  successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo  di  riferimento  il
trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
195, che emana  il  regolamento  recante  determinazione  dei  limiti
massimi del trattamento  economico  onnicomprensivo  a  carico  della
finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo; 
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Ritenuto di dover procedere in analogia,  per  evidenti  motivi  di
uniformita',  alla  determinazione  dei  trattamenti  economici   dei
Presidenti e dei componenti  delle  Autorita'  indipendenti,  la  cui
retribuzione e' oggi fissata con  d.P.C.M.  in  misura  superiore  al
tetto massimo consentito; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  recante  "Disposizioni
urgenti per la crescita, l' equita' e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214, fissa il livello remunerativo  massimo  omnicomprensivo
annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna  fascia  o  categoria  di
personale che riceva a carico delle finanze  pubbliche  emolumenti  o
retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o  autonomo
con le pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui  all'articolo  l,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche' quelli in regime di diritto  pubblico  di  cui
all'articolo  3  del  medesimo  decreto  legislativo,  e   successive
modificazioni, fermo restando che la definizione,  al  di  sotto  del
suindicato limite, dei  rispettivi  trattamenti  economici  resta  di
competenza del contratto collettivo nazionale e della  contrattazione
interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della
contrattazione individuale.