IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-ter che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell' ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che emana il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Ritenuto di dover procedere in analogia, per evidenti motivi di uniformita', alla determinazione dei trattamenti economici dei Presidenti e dei componenti delle Autorita' indipendenti, la cui retribuzione e' oggi fissata con d.P.C.M. in misura superiore al tetto massimo consentito; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l' equita' e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale.