Art. 3 
 
                     Limite massimo retributivo 
 
  1. A decorrere dall' entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennita'
e le voci accessorie nonche' le eventuali remunerazioni per incarichi
ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse
da quella di appartenenza, dei soggetti di  cui  all'articolo  2  non
puo' superare il trattamento economico annuale complessivo  spettante
per la carica al Primo Presidente della  Corte  di  cassazione,  pari
nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora  superiore,  si  riduce  al
predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente  al
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  eventuali   aggiornamenti
relativi all'ammontare del predetto trattamento. 
  2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui  al  comma  1,
sono  computate  in  modo  cumulativo  le  somme   comunque   erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche  nel
caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel
corso  dell'anno.  A  tale  fine,  i  soggetti  destinatari  di   cui
all'articolo  2  sono  tenuti  a  produrre   all'amministrazione   di
appartenenza,  entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  una  dichiarazione  ricognitiva  di   tutti   gli
incarichi comunque in atto  a  carico  della  finanza  pubblica,  con
l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale  dichiarazione  e'
resa entro il 30 novembre di ciascun anno.