Art. 4 
 
Limite  alla  retribuzione  o  indennita'  riconosciuta  ai  pubblici
dipendenti in servizio, anche  in  posizione  di  fuori  ruolo  o  di
       aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali 
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del
2011,  fermo  restando  il  limite   massimo   retributivo   di   cui
all'articolo 3, il personale  di  cui  all'articolo  2  che  esercita
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione  di
fuori  ruolo o  di  aspettativa,  presso  Ministeri o  enti  pubblici
nazionali, comprese le  Autorita'  amministrative  indipendenti,  ove
conservi,  secondo  il  proprio  ordinamento,  l'intero   trattamento
economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non puo'
ricevere a titolo di retribuzione o di indennita', o anche soltanto a
titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, piu' del 25
per  cento  dell'ammontare  complessivo  del  trattamento   economico
percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza. 
  2. Se l'assunzione dell'incarico comporta la  perdita  di  elementi
accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione
di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1  si  aggiunge  un
importo pari all' ammontare  dei  predetti  elementi  accessori,  che
vengono  contestualmente  considerati  ai  fini  del  calcolo   della
percentuale medesima. 
  3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  al
personale di cui all' articolo 2 anche nell' ipotesi di  conferimento
di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione. 
  4. Resta, in  ogni  caso,  salva  la  facolta'  di  optare  per  il
trattamento  economico  previsto  per   l'incarico   ricoperto,   ove
consentito.