Art. 5 Personale nei confronti del quale non trova applicazione il limite massimo retributivo 1. Per il personale con qualifica dirigenziale cui non si applica la disposizione di cui all' art.3, a causa del mancato raggiungimento del limite massimo retributivo ivi previsto, le pubbliche amministrazioni provvedono, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico.