Art. 10
Procedure in contraddittorio
1. Nel caso in cui i risultati delle analisi organolettiche
risultino difformi dalla categoria di olio di oliva vergine
dichiarata, i panel di assaggiatori, operanti nei sotto elencati
laboratori, sono incaricati di effettuare le relative controanalisi,
ai sensi dell'articolo 2 del regolamento:
a) il CRA-OLI;
b) il Laboratorio chimico regionale di Roma dell'Agenzia delle
Dogane;
c) il laboratorio Centrale di Roma dell'ICQRF.
2. Nel caso di campioni di oli di oliva vergini, prelevati da
prodotto italiano commercializzato negli altri Stati membri
dell'Unione europea e trasmessi in Italia dalle competenti autorita',
secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento, i laboratori di cui al comma 1 inviano i risultati delle
analisi, accompagnati da una sintetica relazione, all' ICQRF che ne
notifica i risultati alle Autorita' degli Stati membri da cui
provengono i campioni.