Art. 10 
  
  
                    Procedure in contraddittorio 
  
  1. Nel  caso  in  cui  i  risultati  delle  analisi  organolettiche
risultino  difformi  dalla  categoria  di  olio  di   oliva   vergine
dichiarata, i panel di  assaggiatori,  operanti  nei  sotto  elencati
laboratori, sono incaricati di effettuare le relative  controanalisi,
ai sensi dell'articolo 2 del regolamento: 
    a) il CRA-OLI; 
    b) il Laboratorio chimico regionale di  Roma  dell'Agenzia  delle
Dogane; 
    c) il laboratorio Centrale di Roma dell'ICQRF. 
  2. Nel caso di campioni di  oli  di  oliva  vergini,  prelevati  da
prodotto  italiano  commercializzato   negli   altri   Stati   membri
dell'Unione europea e trasmessi in Italia dalle competenti autorita',
secondo  la  procedura  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  2   del
regolamento, i laboratori di cui al comma 1 inviano i risultati delle
analisi, accompagnati da una sintetica relazione, all' ICQRF  che  ne
notifica i  risultati  alle  Autorita'  degli  Stati  membri  da  cui
provengono i campioni.