Art. 2
Corsi per assaggiatori
1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere
effettuati da Enti e da Organismi, pubblici e privati, previa
autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma nel cui
territorio si effettuera' il corso.
2. La Regione o la Provincia autonoma di cui al comma 1 rilascia
l'autorizzazione a condizione che:
a) il responsabile del corso sia un capo panel che opera in un
comitato di assaggio, ufficiale o professionale, di cui all'articolo
5 del decreto ed allo stesso sia affidata la verifica dei requisiti
previsti alla lettera b), che sottoscrive l'attestato di idoneita'
fisiologica dell'assaggiatore;
b) nei programmi del corso siano previste:
1) le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di
ciascun candidato, specificate nell'allegato XII del regolamento, con
almeno quattro serie di prove per ognuno dei quattro attributi ivi
indicati (riscaldo, avvinato, rancido, amaro);
2) almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare
l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che
offrono gli oli di oliva vergini, nonche' con la metodologia
sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento;
3) materie trattate: dati agronomici, trasformazione,
conservazione, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli
di oliva vergini e relativa normativa;
4) attivita' formativa non inferiore a 35 ore.
3. La Regione o la Provincia autonoma trasmette l'autorizzazione di
cui al comma 2 al Ministero-SAQ VII.
4. Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive e'
rilasciato, a cura del responsabile del corso, un attestato di
idoneita' fisiologica all'assaggio dell'olio di oliva vergine; ai
partecipanti che non hanno superato le prove selettive e' rilasciato
un attestato di frequenza.