Art. 2 Corsi per assaggiatori 1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da Enti e da Organismi, pubblici e privati, previa autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio si effettuera' il corso. 2. La Regione o la Provincia autonoma di cui al comma 1 rilascia l'autorizzazione a condizione che: a) il responsabile del corso sia un capo panel che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, di cui all'articolo 5 del decreto ed allo stesso sia affidata la verifica dei requisiti previsti alla lettera b), che sottoscrive l'attestato di idoneita' fisiologica dell'assaggiatore; b) nei programmi del corso siano previste: 1) le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato, specificate nell'allegato XII del regolamento, con almeno quattro serie di prove per ognuno dei quattro attributi ivi indicati (riscaldo, avvinato, rancido, amaro); 2) almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonche' con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento; 3) materie trattate: dati agronomici, trasformazione, conservazione, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa; 4) attivita' formativa non inferiore a 35 ore. 3. La Regione o la Provincia autonoma trasmette l'autorizzazione di cui al comma 2 al Ministero-SAQ VII. 4. Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive e' rilasciato, a cura del responsabile del corso, un attestato di idoneita' fisiologica all'assaggio dell'olio di oliva vergine; ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive e' rilasciato un attestato di frequenza.