Art. 2 
  
  
                       Corsi per assaggiatori 
  
  1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono  essere
effettuati da  Enti  e  da  Organismi,  pubblici  e  privati,  previa
autorizzazione della Regione  o  della  Provincia  autonoma  nel  cui
territorio si effettuera' il corso. 
  2. La Regione o la Provincia autonoma di cui al  comma  1  rilascia
l'autorizzazione a condizione che: 
    a) il responsabile del corso sia un capo panel che  opera  in  un
comitato di assaggio, ufficiale o professionale, di cui  all'articolo
5 del decreto ed allo stesso sia affidata la verifica  dei  requisiti
previsti alla lettera b), che sottoscrive  l'attestato  di  idoneita'
fisiologica dell'assaggiatore; 
    b) nei programmi del corso siano previste: 
      1) le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici  di
ciascun candidato, specificate nell'allegato XII del regolamento, con
almeno quattro serie di prove per ognuno dei  quattro  attributi  ivi
indicati (riscaldo, avvinato, rancido, amaro); 
      2)  almeno  quattro  prove  pratiche  atte   a   familiarizzare
l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che
offrono  gli  oli  di  oliva  vergini,  nonche'  con  la  metodologia
sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento; 
      3)   materie   trattate:   dati   agronomici,   trasformazione,
conservazione, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche  degli  oli
di oliva vergini e relativa normativa; 
      4) attivita' formativa non inferiore a 35 ore. 
  3. La Regione o la Provincia autonoma trasmette l'autorizzazione di
cui al comma 2 al Ministero-SAQ VII. 
  4. Ai  partecipanti  che  hanno  superato  le  prove  selettive  e'
rilasciato, a cura  del  responsabile  del  corso,  un  attestato  di
idoneita' fisiologica all'assaggio dell'olio  di  oliva  vergine;  ai
partecipanti che non hanno superato le prove selettive e'  rilasciato
un attestato di frequenza.