Art. 3
Corso di formazione del capo panel
1. Per accedere ai corsi di formazione di capo panel, di cui
all'articolo 4 del regolamento, e' necessario essere iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 4 del decreto ed aver operato, da
almeno tre anni, in un comitato di assaggio riconosciuto dal
Ministero.
2. I corsi di formazione per capo panel sono organizzati da Enti o
da Organismi pubblici, previa autorizzazione del Ministero-SAQ VII.
La relativa domanda deve essere presentata al predetto ufficio, per
il tramite del CRA-OLI che ne cura l'istruttoria tecnica.
3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere almeno le seguenti
indicazioni:
a) struttura presso la quale si svolge il corso;
b) materie di insegnamento e relativo numero di ore di lezioni;
c) prove pratiche e relativa durata;
d) nominativi dei docenti e materie di insegnamento;
e) elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso, corredato
della documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1 del
presente articolo.
4. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale, operante
presso il CRA-OLI, verifica preventivamente i requisiti di cui al
comma 3 e predispone apposita relazione attestante la conformita' ed
il rispetto delle condizioni previste dal regolamento e dal decreto.
5. L'autorizzazione e' trasmessa all'Organismo organizzatore ed
alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio.
6. Ai partecipanti che hanno superato il corso e' rilasciato
apposito attestato di idoneita'.
7. La qualifica di capo panel e' attribuita all'atto della
costituzione del panel di assaggiatori e permane per il periodo di
attivita' dello stesso.