Art. 3 
  
  
                 Corso di formazione del capo panel 
  
  1. Per accedere ai corsi  di  formazione  di  capo  panel,  di  cui
all'articolo  4  del  regolamento,  e'  necessario  essere   iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 4 del decreto  ed  aver  operato,  da
almeno  tre  anni,  in  un  comitato  di  assaggio  riconosciuto  dal
Ministero. 
  2. I corsi di formazione per capo panel sono organizzati da Enti  o
da Organismi pubblici, previa autorizzazione del  Ministero-SAQ  VII.
La relativa domanda deve essere presentata al predetto  ufficio,  per
il tramite del CRA-OLI che ne cura l'istruttoria tecnica. 
  3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere almeno  le  seguenti
indicazioni: 
    a) struttura presso la quale si svolge il corso; 
    b) materie di insegnamento e relativo numero di ore di lezioni; 
    c) prove pratiche e relativa durata; 
    d) nominativi dei docenti e materie di insegnamento; 
    e) elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso, corredato
della documentazione attestante i requisiti di cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
  4. Il capo panel  del  comitato  di  assaggio  ufficiale,  operante
presso il CRA-OLI, verifica preventivamente i  requisiti  di  cui  al
comma 3 e predispone apposita relazione attestante la conformita'  ed
il rispetto delle condizioni previste dal regolamento e dal decreto. 
  5. L'autorizzazione e'  trasmessa  all'Organismo  organizzatore  ed
alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio. 
  6. Ai partecipanti  che  hanno  superato  il  corso  e'  rilasciato
apposito attestato di idoneita'. 
  7.  La  qualifica  di  capo  panel  e'  attribuita  all'atto  della
costituzione del panel di assaggiatori e permane per  il  periodo  di
attivita' dello stesso.