Art. 4 
  
  
Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini  ed
                            extravergini 
  
  1. L'elenco nazionale di tecnici ed  esperti  degli  oli  di  oliva
vergini ed extravergini, gia' istituito ai sensi  dell'art.  3  della
legge n. 313/98, e' articolato su base regionale ed e' tenuto  presso
il Ministero-SAQ VII. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e
di  Bolzano  provvedono  a  pubblicare  l'elenco  di  competenza  nei
rispettivi bollettini. 
  2. Per l'iscrizione nell'elenco di tecnici ed esperti  assaggiatori
sono richiesti i seguenti requisiti: 
    a) attestato di idoneita' fisiologica, conseguito al  termine  di
un corso per assaggiatori, organizzato secondo  i  criteri  stabiliti
nel presente decreto; 
    b) attestati rilasciati  da  un  capo  panel  che  comprovino  la
partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del
regolamento, ad almeno 20 sedute di assaggio, da tenersi in  giornate
diverse, nei dodici mesi precedenti la data  di  presentazione  della
domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche. 
  3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve  essere  presentata
alla  C.C.I.A.A.  del  luogo  ove   ha   l'interesse   operativo   il
richiedente. Nella domanda i richiedenti dichiarano: 
    a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio; 
    b) di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti  a)  e  b)
del comma 2. 
  La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 
  4. La C.C.I.A.A., verificata la regolarita' della domanda, conclude
il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
Ove necessario, lo  stesso  Ente  Camerale  richiede  all'interessato
eventuali chiarimenti e  integrazioni  relativi  alla  documentazione
allegata in osservanza dei termini di cui alla legge  n.  241/90.  La
C.C.I.A.A., al termine del procedimento,  propone  i  nominativi  dei
richiedenti idonei alla Regione o alla Provincia autonoma  competente
per territorio. Quest'ultima amministrazione provvede  all'iscrizione
nell'elenco e ne da', contestualmente, comunicazione al  Ministero  -
SAQ VII e, per il tramite della C.C.I.A.A., all'interessato. 
  5. L'eventuale cancellazione  dall'elenco  nazionale  e'  disposta,
previa segnalazione della C.C.I.A.A., dalla Regione e dalla Provincia
autonoma, su domanda dell'interessato o d'ufficio, nel caso di  gravi
inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attivita' di tecnico
o di esperto degli oli di oliva vergini ed  extravergini.  L'avvenuta
cancellazione viene comunicata al Ministero-SAQ VII. 
  6. Le Regioni e le Province autonome, con  proprio  atto  e  previa
intesa con  le  C.C.I.A.A.  interessate,  possono  stabilire  che  le
C.C.I.A.A.   stesse   provvedano   anche   all'iscrizione   ed   alla
cancellazione dall'elenco, previsti rispettivamente ai commi 4  e  5.
Analogamente, le Regioni e le Province autonome possono stabilire  di
effettuare  direttamente  anche  l'istruttoria  delle   domande   per
l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4. In ogni caso,  rimane  di
competenza delle Regioni e delle Province autonome  la  pubblicazione
delle  articolazioni  regionali   dell'elenco   di   competenza   nei
rispettivi bollettini di cui al comma 1. 
  7. Le Regioni o  le  Province  autonome  provvedono,  entro  il  28
febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco  aggiornato  alla  data
del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-SAQ VII che curera'
la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell'elenco nazionale aggiornato di  tecnici  e  di  esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini, entro il 31 marzo di ogni
anno. 
  8.  I  tecnici  e  gli  esperti  degli  oli  di  oliva  vergini  ed
extravergini, in possesso dell'attestato di idoneita' di  capo  panel
di cui all'art.3, sono iscritti con apposita annotazione.