Art. 4
Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini
1. L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva
vergini ed extravergini, gia' istituito ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 313/98, e' articolato su base regionale ed e' tenuto presso
il Ministero-SAQ VII. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono a pubblicare l'elenco di competenza nei
rispettivi bollettini.
2. Per l'iscrizione nell'elenco di tecnici ed esperti assaggiatori
sono richiesti i seguenti requisiti:
a) attestato di idoneita' fisiologica, conseguito al termine di
un corso per assaggiatori, organizzato secondo i criteri stabiliti
nel presente decreto;
b) attestati rilasciati da un capo panel che comprovino la
partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del
regolamento, ad almeno 20 sedute di assaggio, da tenersi in giornate
diverse, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della
domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche.
3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata
alla C.C.I.A.A. del luogo ove ha l'interesse operativo il
richiedente. Nella domanda i richiedenti dichiarano:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b)
del comma 2.
La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
4. La C.C.I.A.A., verificata la regolarita' della domanda, conclude
il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
Ove necessario, lo stesso Ente Camerale richiede all'interessato
eventuali chiarimenti e integrazioni relativi alla documentazione
allegata in osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/90. La
C.C.I.A.A., al termine del procedimento, propone i nominativi dei
richiedenti idonei alla Regione o alla Provincia autonoma competente
per territorio. Quest'ultima amministrazione provvede all'iscrizione
nell'elenco e ne da', contestualmente, comunicazione al Ministero -
SAQ VII e, per il tramite della C.C.I.A.A., all'interessato.
5. L'eventuale cancellazione dall'elenco nazionale e' disposta,
previa segnalazione della C.C.I.A.A., dalla Regione e dalla Provincia
autonoma, su domanda dell'interessato o d'ufficio, nel caso di gravi
inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attivita' di tecnico
o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini. L'avvenuta
cancellazione viene comunicata al Ministero-SAQ VII.
6. Le Regioni e le Province autonome, con proprio atto e previa
intesa con le C.C.I.A.A. interessate, possono stabilire che le
C.C.I.A.A. stesse provvedano anche all'iscrizione ed alla
cancellazione dall'elenco, previsti rispettivamente ai commi 4 e 5.
Analogamente, le Regioni e le Province autonome possono stabilire di
effettuare direttamente anche l'istruttoria delle domande per
l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4. In ogni caso, rimane di
competenza delle Regioni e delle Province autonome la pubblicazione
delle articolazioni regionali dell'elenco di competenza nei
rispettivi bollettini di cui al comma 1.
7. Le Regioni o le Province autonome provvedono, entro il 28
febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data
del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-SAQ VII che curera'
la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini, entro il 31 marzo di ogni
anno.
8. I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, in possesso dell'attestato di idoneita' di capo panel
di cui all'art.3, sono iscritti con apposita annotazione.