Art. 5
Riconoscimento dei panel di assaggiatori
1. I comitati ufficiali, istituiti su iniziativa delle Pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1 del regolamento,
sono riconosciuti con decreto del Direttore generale delle politiche
comunitarie e internazionali di mercato, ai fini dell'accertamento
delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini,
conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento.
2. I comitati di assaggiatori istituiti, su iniziativa di Enti o di
Associazioni professionali o interprofessionali, per la valutazione
delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini
nell'ambito della disciplina relativa agli oli a denominazione di
origine protetta - DOP ed agli oli ad indicazione geografica protetta
- IGP, nonche', per la valutazione organolettica degli oli di oliva
vergini oggetto di scambi commerciali, sono riconosciuti con la
medesima procedura di cui al comma 1.
3. Il panel di assaggiatori, istituito ai sensi dell'art. 4 par. 1
del regolamento, e' composto da un capo panel e da tecnici e da
esperti assaggiatori, selezionati e preparati conformemente alle
linee guida del C.O.I., ai sensi delle disposizioni del medesimo
regolamento ed iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4.
4. La domanda per il riconoscimento dei comitati di cui al comma 1,
corredata della documentazione indicata nell'Allegato 1, deve essere
presentata al Ministero-POCOI IV, per il tramite del CRA - OLI.
5. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti dei panel
di assaggiatori professionali o interprofessionali sono a carico dei
richiedenti.