Art. 5 
  
  
              Riconoscimento dei panel di assaggiatori 
  
  1. I comitati ufficiali, istituiti su  iniziativa  delle  Pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 paragrafo  1  del  regolamento,
sono riconosciuti con decreto del Direttore generale delle  politiche
comunitarie e internazionali di mercato,  ai  fini  dell'accertamento
delle caratteristiche organolettiche  degli  oli  di  oliva  vergini,
conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento. 
  2. I comitati di assaggiatori istituiti, su iniziativa di Enti o di
Associazioni professionali o interprofessionali, per  la  valutazione
delle caratteristiche  organolettiche  degli  oli  di  oliva  vergini
nell'ambito della disciplina relativa agli  oli  a  denominazione  di
origine protetta - DOP ed agli oli ad indicazione geografica protetta
- IGP, nonche', per la valutazione organolettica degli oli  di  oliva
vergini oggetto di  scambi  commerciali,  sono  riconosciuti  con  la
medesima procedura di cui al comma 1. 
  3. Il panel di assaggiatori, istituito ai sensi dell'art. 4 par.  1
del regolamento, e' composto da un capo  panel  e  da  tecnici  e  da
esperti assaggiatori,  selezionati  e  preparati  conformemente  alle
linee guida del C.O.I., ai  sensi  delle  disposizioni  del  medesimo
regolamento ed iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4. 
  4. La domanda per il riconoscimento dei comitati di cui al comma 1,
corredata della documentazione indicata nell'Allegato 1, deve  essere
presentata al Ministero-POCOI IV, per il tramite del CRA - OLI. 
  5. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti  dei  panel
di assaggiatori professionali o interprofessionali sono a carico  dei
richiedenti.