Art. 7
Mantenimento del riconoscimento dei comitati di assaggio ufficiali e
professionali o interprofessionali
1. I comitati di assaggio ufficiali e professionali o
interprofessionali devono partecipare alle valutazioni organolettiche
di verifica, previste per il controllo periodico e per
l'armonizzazione dei criteri percettivi, di cui all'articolo 4,
paragrafo 1 ed all'allegato XII del regolamento. Il comitato di
assaggio ufficiale, operante presso il CRA-OLI, organizza le
operazioni di valutazione organolettiche di verifica, anche in
collaborazione con Enti di provata professionalita' nel campo delle
analisi sensoriali, conformemente alle linee guida previste dal
C.O.I. per il riconoscimento dei laboratori di analisi sensoriali
degli oli di oliva vergini.
2. I comitati di assaggio ufficiali e professionali o
interprofessionali devono comunicare, al CRA-OLI, ogni variazione
della struttura e della composizione del comitato stesso nonche',
entro il 1 marzo di ogni anno, le informazioni in merito alla
composizione e al numero di valutazioni realizzate nel corso
dell'anno precedente.
3. I comitati di assaggio ufficiali e professionali o
interprofessionali sono tenuti ad effettuare entro l'anno almeno un
numero di dieci valutazioni. In caso contrario, i medesimi comitati
devono fornire al CRA-OLI valide giustificazioni da sottoporre
all'esame della commissione di cui all'articolo 9.
4. Il riconoscimento del comitato di assaggio permane unicamente se
risultano soddisfatte le condizioni e gli adempimenti di cui ai commi
1, 2 e 3. La mancanza, anche di una sola delle predette condizioni o
adempimenti, comporta la revoca del riconoscimento, previa
valutazione della commissione prevista all'articolo 9.