Art. 7 
  
  
Mantenimento del riconoscimento dei comitati di assaggio ufficiali  e
                 professionali o interprofessionali 
  
  1.  I  comitati   di   assaggio   ufficiali   e   professionali   o
interprofessionali devono partecipare alle valutazioni organolettiche
di  verifica,   previste   per   il   controllo   periodico   e   per
l'armonizzazione dei  criteri  percettivi,  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1 ed all'allegato  XII  del  regolamento.  Il  comitato  di
assaggio  ufficiale,  operante  presso  il  CRA-OLI,   organizza   le
operazioni  di  valutazione  organolettiche  di  verifica,  anche  in
collaborazione con Enti di provata professionalita' nel  campo  delle
analisi sensoriali,  conformemente  alle  linee  guida  previste  dal
C.O.I. per il riconoscimento dei  laboratori  di  analisi  sensoriali
degli oli di oliva vergini. 
  2.  I  comitati   di   assaggio   ufficiali   e   professionali   o
interprofessionali devono comunicare,  al  CRA-OLI,  ogni  variazione
della struttura e della composizione  del  comitato  stesso  nonche',
entro il 1 marzo  di  ogni  anno,  le  informazioni  in  merito  alla
composizione  e  al  numero  di  valutazioni  realizzate  nel   corso
dell'anno precedente. 
  3.  I  comitati   di   assaggio   ufficiali   e   professionali   o
interprofessionali sono tenuti ad effettuare entro l'anno  almeno  un
numero di dieci valutazioni. In caso contrario, i  medesimi  comitati
devono  fornire  al  CRA-OLI  valide  giustificazioni  da  sottoporre
all'esame della commissione di cui all'articolo 9. 
  4. Il riconoscimento del comitato di assaggio permane unicamente se
risultano soddisfatte le condizioni e gli adempimenti di cui ai commi
1, 2 e 3. La mancanza, anche di una sola delle predette condizioni  o
adempimenti,  comporta   la   revoca   del   riconoscimento,   previa
valutazione della commissione prevista all'articolo 9.