Art. 9
Commissione di valutazione
1. E' istituita presso il Ministero la Commissione di valutazione,
con il compito di esprimere il parere in ordine alle proposte di
revoca dei comitati di assaggio.
2. La Commissione e' composta da:
a) tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) tre rappresentanti delle Regioni e Provincie autonome;
c) un rappresentante del CRA- OLI;
d) un rappresentante dell' ICQRF;
e) un rappresentante dell'Unioncamere.
3. Nelle riunioni della Commissione devono essere presenti almeno
cinque componenti di cui al comma 2. I pareri espressi nel corso
delle medesime riunioni sono resi con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
4. Dal presente articolo non scaturiscono nuovi maggiori oneri per
la finanza pubblica.