IL DIRETTORE GENERALE 
                  per il trasporto pubblico locale 
 
  Visti gli articoli 3, 4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980 recante nuove norme in  materia
di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e
di altri servizi di trasporto; 
  Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23, del Ministro dei trasporti,
di approvazione delle norme  regolamentari  in  materia  di  varianti
costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche  per  i
servizi di pubblico  trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari
aerei e terrestri; 
  Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in
materia di attivita' produttive, il quale  istituisce  un  fondo  per
l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e  il  miglioramento  dei
livelli di sicurezza degli impianti a fune situati  nelle  Regioni  a
statuto ordinario; 
  Visto il decreto 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato (attualmente  Ministero  dello  sviluppo
economico)  di  concerto  con  il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione concernente la ripartizione  tra  le  regioni  a  statuto
ordinario del fondo sopraccitato; 
  Considerato che l'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall'art. 31 della legge 1° agosto  2002,  n.
166, stabilisce la possibilita' di una proroga dei  termini  relativi
alle scadenze temporali di cui al paragrafo 3  delle  predette  norme
regolamentari approvate con decreto 2 gennaio 1985, n.  23,  per  gli
impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici ex art. 8,
comma 3, della citata legge n. 140 del  1999  o  con  altri  benefici
pubblici statali, regionali o di enti locali previa verifica da parte
degli organi di controllo della loro  idoneita'  al  funzionamento  e
della loro sicurezza; 
  Visto il decreto  31  luglio  2002  del  Ministro  delle  attivita'
produttive di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti recante modificazioni al citato D.M. 24 novembre 1999; 
  Visto il decreto 30 dicembre  2002  del  Ministro  delle  attivita'
produttive di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  concernente  la  ripartizione  delle   risorse   per   il
finanziamento delle iniziative delle regioni a statuto ordinario  per
l'innovazione e l'ammodernamento degli impianti a fune; 
  Vista la  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  di  conversione  del
decreto-legge 29 dicembre 2011, cd. «decreto mille proroghe», che  ha
ulteriormente  modificato  l'art.  145,  comma  46,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; 
  Considerato che la proroga di quattro anni,  dei  termini  relativi
alle scadenze temporali fissate dal paragrafo 3  delle  citate  norme
regolamentari approvate con decreto n. 23 del 1985, e'  concessa  per
la realizzazione dell'ammodernamento ed il miglioramento dei  livelli
di sicurezza degli impianti a fune; 
  Visto il decreto  n.  3674  del  13  luglio  2009  della  Direzione
Generale per il trasporto pubblico locale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La domanda di  proroga  delle  scadenze  temporali  fissate  dal
decreto ministeriale 2 gennaio  1985,  n.  23,  presentata  ai  sensi
dell'art. 31 della legge 1°  agosto  2002  n.  166,  deve  pervenire,
almeno  6  mesi  prima  del  termine  da  prorogare,   all'U.S.T.I.F.
competente  al  rilascio  del  nulla   osta   tecnico   ed   all'Ente
Territoriale competente  al  rilascio  dell'autorizzazione  ai  sensi
degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
753/1980.