IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto pubblico locale Visti gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980 recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23, del Ministro dei trasporti, di approvazione delle norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri; Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attivita' produttive, il quale istituisce un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a statuto ordinario; Visto il decreto 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (attualmente Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo sopraccitato; Considerato che l'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166, stabilisce la possibilita' di una proroga dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al paragrafo 3 delle predette norme regolamentari approvate con decreto 2 gennaio 1985, n. 23, per gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici ex art. 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999 o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza; Visto il decreto 31 luglio 2002 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modificazioni al citato D.M. 24 novembre 1999; Visto il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente la ripartizione delle risorse per il finanziamento delle iniziative delle regioni a statuto ordinario per l'innovazione e l'ammodernamento degli impianti a fune; Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, cd. «decreto mille proroghe», che ha ulteriormente modificato l'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; Considerato che la proroga di quattro anni, dei termini relativi alle scadenze temporali fissate dal paragrafo 3 delle citate norme regolamentari approvate con decreto n. 23 del 1985, e' concessa per la realizzazione dell'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune; Visto il decreto n. 3674 del 13 luglio 2009 della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale; Decreta: Art. 1 1. La domanda di proroga delle scadenze temporali fissate dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, presentata ai sensi dell'art. 31 della legge 1° agosto 2002 n. 166, deve pervenire, almeno 6 mesi prima del termine da prorogare, all'U.S.T.I.F. competente al rilascio del nulla osta tecnico ed all'Ente Territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.