Art. 2 
 
  1. Alla domanda di proroga della scadenza del termine previsto  per
la revisione generale o speciale devono essere allegati  il  progetto
definitivo, redatto, a seconda del caso,  nel  rispetto  del  decreto
legislativo 12 giugno 2003, n. 210, o secondo le disposizioni di  cui
al D.M. 8 marzo 1999 (P.T.S.), al D.M. 15 febbraio 1969 ed al D.M. 15
marzo 1982, n.  706,  per  le  corrispondenti  tipologie  d'impianti,
indicando le migliorie che s'intendono  apportare  in  aggiunta  agli
adeguamenti gia' contemplati nel D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, la stima
dei  costi  degli  interventi  previsti  e  la   relativa   copertura
finanziaria,  specificando  le  quote  di  finanziamento  pubblico  e
privato, qualora previsto. 
  2. Per la proroga della scadenza della vita  tecnica,  il  suddetto
progetto dovra' essere redatto nel rispetto del  decreto  legislativo
12 giugno 2003, n. 210 e, nelle more dell'acquisizione  di  eventuali
pareri o nulla osta da parte di Enti terzi, alla domanda puo'  essere
allegato il progetto preliminare, fermo restando che entro i  5  mesi
successivi dovra' essere presentato il relativo progetto definitivo.