Art. 2 1. Alla domanda di proroga della scadenza del termine previsto per la revisione generale o speciale devono essere allegati il progetto definitivo, redatto, a seconda del caso, nel rispetto del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, o secondo le disposizioni di cui al D.M. 8 marzo 1999 (P.T.S.), al D.M. 15 febbraio 1969 ed al D.M. 15 marzo 1982, n. 706, per le corrispondenti tipologie d'impianti, indicando le migliorie che s'intendono apportare in aggiunta agli adeguamenti gia' contemplati nel D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, la stima dei costi degli interventi previsti e la relativa copertura finanziaria, specificando le quote di finanziamento pubblico e privato, qualora previsto. 2. Per la proroga della scadenza della vita tecnica, il suddetto progetto dovra' essere redatto nel rispetto del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e, nelle more dell'acquisizione di eventuali pareri o nulla osta da parte di Enti terzi, alla domanda puo' essere allegato il progetto preliminare, fermo restando che entro i 5 mesi successivi dovra' essere presentato il relativo progetto definitivo.