Art. 3 1. La proroga della scadenza di vita tecnica e' concessa dall'U.S.T.I.F. competente, previa verifica della completezza e dell'idoneita' della documentazione di cui al precedente art. 2, per un periodo massimo di quattro anni, secondo le seguenti modalita': a) il primo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito dell'accertamento della idoneita' al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario, consistente nell'effettuazione di controlli non distruttivi e nell'effettuazione di verifiche e prove funzionali. I controlli non distruttivi devono essere previsti da un nuovo piano di controlli redatto, tenendo conto del periodo di proroga richiesto e secondo i criteri di sicurezza di cui al punto 4.7 del D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal Comitato Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC-Pnd). Tale piano dei controlli, di livello non inferiore a quello richiesto dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, per le revisioni speciali, dovra' altresi' prevedere dettagliatamente gli interventi da effettuare sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'impianto. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio relaziona sull'esito dei controlli e delle verifiche di cui sopra, esprimendo il proprio giudizio favorevole circa la possibilita' che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio ed inviando la propria relazione all'U.S.T.I.F. Acquisita tale relazione, l'U.S.T.I.F. effettuera' le verifiche e prove funzionali sull'impianto; b) il secondo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico; c) il terzo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, nonche' a seguito dell'effettuazione da parte dell'U.S.T.I.F. delle verifiche e prove funzionali sull'impianto; d) il quarto anno e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale risulti il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, a condizione che il progetto del nuovo impianto sia stato completato, integrato in ottemperanza a tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'U.S.T.I.F. e sia idoneo al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980. 2. Per quanto riguarda la durata in servizio delle funi, i relativi controlli periodici e gli scorrimenti, viene seguito lo scadenziario previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.