Art. 3 
 
  1.  La  proroga  della  scadenza  di  vita  tecnica   e'   concessa
dall'U.S.T.I.F.  competente,  previa  verifica  della  completezza  e
dell'idoneita' della documentazione di cui al precedente art. 2,  per
un periodo massimo di quattro anni, secondo le seguenti modalita': 
    a) il primo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito
dell'accertamento  della  idoneita'  al  funzionamento  in  sicurezza
dell'impianto funiviario, consistente nell'effettuazione di controlli
non distruttivi e nell'effettuazione di verifiche e prove funzionali.
I controlli non distruttivi devono essere previsti da un nuovo  piano
di controlli redatto, tenendo conto del periodo di proroga  richiesto
e secondo i criteri di sicurezza di cui  al  punto  4.7  del  D.M.  2
gennaio 1985, n. 23, dal Direttore dell'Esercizio o dal  Responsabile
dell'Esercizio con l'assistenza di un esperto qualificato 3°  livello
dal  Comitato  Italiano  di  Coordinamento  prove   non   distruttive
(CIC-Pnd). 
  Tale piano  dei  controlli,  di  livello  non  inferiore  a  quello
richiesto dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, per le revisioni  speciali,
dovra'  altresi'  prevedere  dettagliatamente   gli   interventi   da
effettuare   sulle   apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche
dell'impianto.  Il  Direttore  dell'Esercizio   o   il   Responsabile
dell'Esercizio relaziona sull'esito dei controlli e  delle  verifiche
di cui sopra, esprimendo il  proprio  giudizio  favorevole  circa  la
possibilita' che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico
esercizio ed inviando la propria relazione  all'U.S.T.I.F.  Acquisita
tale  relazione,  l'U.S.T.I.F.  effettuera'  le  verifiche  e   prove
funzionali sull'impianto; 
    b) il secondo anno  di  proroga  e'  concesso  dall'U.S.T.I.F.  a
seguito di relazione presentata dal Direttore  dell'Esercizio  o  dal
Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle
condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico; 
    c) il terzo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito
di  relazione  presentata  dal   Direttore   dell'Esercizio   o   dal
Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle
condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, nonche'  a  seguito
dell'effettuazione da parte dell'U.S.T.I.F. delle verifiche  e  prove
funzionali sull'impianto; 
    d) il quarto  anno  e'  concesso  dall'U.S.T.I.F.  a  seguito  di
relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal  Responsabile
dell'Esercizio, dalla quale risulti il permanere delle condizioni  di
sicurezza per l'esercizio pubblico, a condizione che il progetto  del
nuovo impianto sia stato  completato,  integrato  in  ottemperanza  a
tutte le  eventuali  prescrizioni  impartite  dall'U.S.T.I.F.  e  sia
idoneo al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza  ex
art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980. 
  2. Per quanto riguarda la durata in servizio delle funi, i relativi
controlli periodici e gli scorrimenti, viene seguito lo  scadenziario
previsto dalla normativa  vigente  e  dalle  specifiche  disposizioni
impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.