Art. 5 
 
  1. La proroga della revisione speciale e' concessa  dall'U.S.T.I.F.
competente, previa verifica della completezza e dell'idoneita'  della
documentazione di cui al precedente art. 2, per un periodo massimo di
quattro anni, secondo le seguenti modalita': 
    e) il primo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito
dell'accertamento  della  idoneita'  al  funzionamento  in  sicurezza
dell'impianto funiviario, consistente nell'effettuazione di controlli
non distruttivi e nell'effettuazione di verifiche e prove funzionali.
I controlli non distruttivi devono essere previsti  da  un  piano  di
controlli redatto, tenendo conto del periodo  di  proroga  richiesto,
dal Direttore dell'Esercizio o dal  Responsabile  dell'Esercizio  con
l'assistenza di  un  esperto  qualificato  3°  livello  dal  Comitato
Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC-Pnd). 
  Tale piano dei controlli dovra' altresi' prevedere dettagliatamente
gli interventi da  effettuare  sulle  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche  dell'impianto.  Il  Direttore   dell'Esercizio   o   il
Responsabile dell'Esercizio  relaziona  sull'esito  dei  controlli  e
delle  verifiche  di  cui  sopra,  esprimendo  il  proprio   giudizio
favorevole circa la possibilita' che l'impianto possa  proseguire  in
sicurezza il pubblico esercizio  ed  inviando  la  propria  relazione
all'U.S.T.I.F. Acquisita tale relazione, l'U.S.T.I.F. effettuera'  le
verifiche e prove funzionali sull'impianto; 
    a) il secondo anno  di  proroga  e'  concesso  dall'U.S.T.I.F.  a
seguito di relazione presentata dal Direttore  dell'Esercizio  o  dal
Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle
condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico; 
    b) il terzo anno di proroga e' concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito
di  relazione  presentata  dal   Direttore   dell'Esercizio   o   dal
Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle
condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, nonche'  a  seguito
dell'effettuazione delle verifiche e prove  funzionali  sull'impianto
da parte dell'U.S.T.I.F.; 
    c) il quarto  anno  di  proroga  e'  concesso  dall'U.S.T.I.F.  a
seguito di relazione presentata dal Direttore  dell'Esercizio  o  dal
Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle
condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. 
  2. Per quanto riguarda la durata in servizio delle funi, i relativi
controlli periodici e gli scorrimenti, viene seguito lo  scadenziario
previsto dalla normativa  vigente  e  dalle  specifiche  disposizioni
impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.