Art. 6 1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto godono di proroga gia' concessa secondo le disposizioni normative previgenti possono ottenere una nuova proroga fino al raggiungimento dei quattro anni previsti dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. 2. L'ulteriore periodo di proroga di scadenza della vita tecnica, della revisione generale o della revisione speciale, e' concesso dall'U.S.T.I.F. secondo le modalita' riportate rispettivamente nei precedenti articoli 3, 4 e 5.