Art. 6 
 
  1. Gli impianti che alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto godono di  proroga  gia'  concessa  secondo  le  disposizioni
normative previgenti possono  ottenere  una  nuova  proroga  fino  al
raggiungimento dei quattro anni  previsti  dalla  legge  24  febbraio
2012, n. 14. 
  2. L'ulteriore periodo di proroga di scadenza della  vita  tecnica,
della revisione generale o  della  revisione  speciale,  e'  concesso
dall'U.S.T.I.F. secondo le modalita'  riportate  rispettivamente  nei
precedenti articoli 3, 4 e 5.