Art. 8 
 
  1. Per gli impianti la cui scadenza temporale,  di  cui  al  citato
D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, ricade entro  i  dodici  mesi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta  di
proroga dovra' essere presentata prima della scadenza del termine  da
prorogare e  la  documentazione  di  cui  all'art.  2  dovra'  essere
trasmessa non oltre i dodici mesi successivi alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Per gli impianti la cui scadenza temporale  ricade  nel  periodo
compreso tra il 12° mese ed il  18°  mese  successivi  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di proroga e  la
documentazione di cui all'art. 2 devono  essere  presentate  entro  i
dodici mesi successivi alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.