Art. 8 1. Per gli impianti la cui scadenza temporale, di cui al citato D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, ricade entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di proroga dovra' essere presentata prima della scadenza del termine da prorogare e la documentazione di cui all'art. 2 dovra' essere trasmessa non oltre i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per gli impianti la cui scadenza temporale ricade nel periodo compreso tra il 12° mese ed il 18° mese successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di proroga e la documentazione di cui all'art. 2 devono essere presentate entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.