Art. 2 Contribuzione delle regioni e delle province autonome 1. Le regioni e le province autonome, mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, contribuiscono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite 21 sezioni speciali, una per ciascuna regione e provincia autonoma, con contabilita' separata, attivabili tramite gli accordi di cui al precedente comma. 3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonche' le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di 5 milioni di euro. 4. Le imprese aventi sede operativa in ciascuna regione o provincia autonoma possono avvalersi della garanzia sulle risorse della sezione speciale regionale secondo le modalita' previste dagli accordi di cui al comma 3.