Art. 2 
 
 
        Contribuzione delle regioni e delle province autonome 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome,  mediante  la  stipula  di
accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, contribuiscono  al  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  nell'ambito  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese, sono  istituite  21  sezioni
speciali,  una  per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,   con
contabilita' separata, attivabili  tramite  gli  accordi  di  cui  al
precedente comma. 
  3. Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
del 31 maggio 1999, n. 248 e successive  modificazioni,  gli  accordi
individuano, per  ciascuna  sezione  speciale:  a)  le  tipologie  di
operazioni che possono essere garantite con le risorse della  sezione
speciale,  nonche'  le  relative  tipologie  di  intervento;  b)   le
percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c)
l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il  Fondo,
con una dotazione minima di 5 milioni di euro. 
  4. Le imprese aventi sede operativa in ciascuna regione o provincia
autonoma possono avvalersi della garanzia sulle risorse della sezione
speciale regionale secondo le modalita' previste dagli accordi di cui
al comma 3.