Art. 3 Contribuzione delle banche 1. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono, con apposita convenzione aperta all'adesione di banche, gruppi bancari e raggruppamenti di banche, anche in forma aggregata, le modalita' ed i criteri di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e' istituita una sezione speciale, con contabilita' separata, finalizzata alle operazioni individuate dalla convenzione di cui al comma 1, suddivisa in Riserve, ciascuna con contabilita' separata e relativa ad una singola banca o gruppo bancario partecipante. 3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, la convenzione individua: a) l'impegno minimo per l'adesione al Fondo e per la costituzione di una Riserva, non inferiore a 5 milioni di euro; b) le modalita' di adesione di banche, gruppi bancari e raggruppamenti di banche; c) le modalita' di interazione con le altre risorse del Fondo; d) la durata della permanenza nel Fondo e le modalita' di recesso dal medesimo; e) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; f) la previsione di modalita' di adesione al Fondo alternative rispetto alla costituzione di una Riserva, fermo restando l'importo minimo di cui alla lettera a).