Art. 3 
 
 
                     Contribuzione delle banche 
 
  1.  Il   Ministero   dello   sviluppo   economico,   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  l'Associazione  bancaria  italiana
definiscono, con apposita convenzione aperta all'adesione di  banche,
gruppi bancari e raggruppamenti di banche, anche in forma  aggregata,
le modalita' ed i criteri di contribuzione al Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese. 
  2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
e'  istituita  una  sezione  speciale,  con  contabilita'   separata,
finalizzata alle operazioni individuate dalla convenzione di  cui  al
comma 1, suddivisa in Riserve, ciascuna con contabilita'  separata  e
relativa ad una singola banca o gruppo bancario partecipante. 
  3. Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, la convenzione
individua: a) l'impegno minimo per  l'adesione  al  Fondo  e  per  la
costituzione di una Riserva, non inferiore a 5 milioni di euro; b) le
modalita' di adesione di banche, gruppi bancari e  raggruppamenti  di
banche; c) le modalita' di  interazione  con  le  altre  risorse  del
Fondo; d) la durata della permanenza nel  Fondo  e  le  modalita'  di
recesso dal medesimo; e)  le  percentuali  integrative  di  copertura
degli interventi di  garanzia;  f)  la  previsione  di  modalita'  di
adesione al Fondo  alternative  rispetto  alla  costituzione  di  una
Riserva, fermo restando l'importo minimo di cui alla lettera a).