Art. 4 
 
 
                   Contribuzione della SACE S.p.A. 
 
  1.  Il   Ministero   dello   sviluppo   economico,   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  la  SACE  S.p.A.  definiscono  con
apposita convenzione le modalita' di contribuzione di SACE S.p.A.  al
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 
  2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
e' istituita una sezione speciale alimentata dalla SACE  S.p.A.,  con
contabilita' separata, finalizzata alle operazioni individuate  dalla
convenzione. 
  3. Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, la convenzione
individua: a) la misura dell'intervento di SACE S.p.A. nel Fondo;  b)
la tipologia delle operazioni che accedono alla sezione  speciale  di
cui al comma 2; c) la percentuale di copertura  degli  interventi  di
garanzia della sezione speciale  alimentata  dalla  SACE  S.p.A.;  d)
l'integrazione con le  garanzie  per  l'internazionalizzazione  delle
Piccole e medie imprese ed altri prodotti forniti da SACE S.p.A.