Art. 4 Contribuzione della SACE S.p.A. 1. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. definiscono con apposita convenzione le modalita' di contribuzione di SACE S.p.A. al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e' istituita una sezione speciale alimentata dalla SACE S.p.A., con contabilita' separata, finalizzata alle operazioni individuate dalla convenzione. 3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, la convenzione individua: a) la misura dell'intervento di SACE S.p.A. nel Fondo; b) la tipologia delle operazioni che accedono alla sezione speciale di cui al comma 2; c) la percentuale di copertura degli interventi di garanzia della sezione speciale alimentata dalla SACE S.p.A.; d) l'integrazione con le garanzie per l'internazionalizzazione delle Piccole e medie imprese ed altri prodotti forniti da SACE S.p.A.