Art. 5 Contribuzione di altri enti ed organismi pubblici 1. Altri enti ed organismi pubblici, anche in forma associativa, possono contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali, una per ciascun accordo, con contabilita' separata. 3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse delle sezioni speciali, nonche' le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo.