Art. 5 
 
 
          Contribuzione di altri enti ed organismi pubblici 
 
  1. Altri enti ed organismi pubblici, anche  in  forma  associativa,
possono  contribuire  ad  incrementare  la  dotazione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione
di accordi con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  nell'ambito  del  Fondo  di
garanzia per le piccole  e  medie  imprese,  sono  istituite  sezioni
speciali, una per ciascun accordo, con contabilita' separata. 
  3. Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
del 31 maggio 1999, n. 248 e successive  modificazioni,  gli  accordi
individuano, per  ciascuna  sezione  speciale:  a)  le  tipologie  di
operazioni che possono essere garantite con le risorse delle  sezioni
speciali,  nonche'  le  relative  tipologie  di  intervento;  b)   le
percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c)
l'ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo.