Art. 6 Percentuali di accantonamento 1. Nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 settembre 2005, le percentuali di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio relative agli interventi di garanzia a valere sulle risorse delle sezioni speciali di cui al presente decreto sono stabilite dal Comitato di Gestione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, tenendo conto della rischiosita' del portafoglio complessivo e di quello specifico della sezione speciale.