Art. 6 
 
 
                    Percentuali di accantonamento 
 
  1. Nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 2 del decreto
del Ministro delle attivita' produttive del  23  settembre  2005,  le
percentuali di accantonamento a titolo  di  coefficiente  di  rischio
relative agli interventi di garanzia a  valere  sulle  risorse  delle
sezioni speciali di  cui  al  presente  decreto  sono  stabilite  dal
Comitato di Gestione di cui all'art.  15,  comma  3,  della  legge  7
agosto 1997, n. 266, tenendo conto della rischiosita' del portafoglio
complessivo e di quello specifico della sezione speciale.