Art. 7 Forme di interazione tra sezioni speciali e riserve regionali e bancarie 1. Su proposta della regione o provincia autonoma che ha attivato una sezione speciale ai sensi dell'art. 2 e della banca o del gruppo bancario che aderisce alla convenzione di cui all'art. 3, con deliberazione del Comitato di gestione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 possono essere individuate specifiche forme di interazione delle risorse di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.