Art. 7 
 
 
              Forme di interazione tra sezioni speciali 
                   e riserve regionali e bancarie 
 
  1. Su proposta della regione o provincia autonoma che  ha  attivato
una sezione speciale ai sensi dell'art. 2 e della banca o del  gruppo
bancario che  aderisce  alla  convenzione  di  cui  all'art.  3,  con
deliberazione del Comitato di gestione di cui all'art. 15,  comma  3,
della  legge  7  agosto  1997,  n.  266  possono  essere  individuate
specifiche forme di interazione delle risorse di cui agli articoli 2,
3, 4 e 5.