Art. 3 1. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 sono disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2012 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Monti Il Ministro dell'interno Cancellieri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi Il Ministro per la coesione territoriale Barca Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 259