Art. 7 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza ed all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, per fronteggiare l'emergenza, ivi compreso il rimborso degli oneri per l'impiego del volontariato di protezione civile attivato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, nel limite di euro 30.000.000,00. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, attuati dalle componenti non statuali e' autorizzata l'apertura, ove non gia' disposta ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, di apposite contabilita' speciali in favore dei Dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6. 3. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, attuati dalle componenti statuali il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle relative spese a valere sui fondi di cui al comma 1. 4. Il trasferimento delle risorse alle contabilita' speciali di cui al comma 2 avviene sulla base delle rendicontazioni trasmesse dai Dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 e dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione Emilia Romagna. Al fine di velocizzare l'attivita' di liquidazione della spesa, in fase di prima applicazione puo' essere trasferito sulle contabilita' medesime un acconto in misura determinata dal Dipartimento della Protezione Civile, il cui utilizzo da parte dei Dirigenti delle strutture regionali di protezione civile titolari delle contabilita' speciali e' comunque subordinato all'approvazione delle rendicontazioni di spesa. 5. Dalla data di emanazione della presente ordinanza non trovano piu' applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.