Art. 7 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza ed  all'Ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001,
per fronteggiare l'emergenza, ivi compreso il  rimborso  degli  oneri
per l'impiego del volontariato di protezione civile attivato ai sensi
di quanto previsto  dagli  articoli  9,  10  e  13  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,  si  provvede  a
valere sulle risorse individuate dal Consiglio  dei  Ministri,  nella
seduta del 22 maggio 2012, nel limite di euro 30.000.000,00. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza e nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 22 maggio 2012, n.  0001,  attuati  dalle  componenti  non
statuali e' autorizzata l'apertura, ove non gia'  disposta  ai  sensi
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile  del
22 maggio 2012, n. 0001, di apposite contabilita' speciali in  favore
dei Dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6. 
  3. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza e nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 22 maggio 2012, n. 0001, attuati dalle componenti statuali
il Dipartimento della protezione civile provvede  al  rimborso  delle
relative spese a valere sui fondi di cui al comma 1. 
  4. Il trasferimento delle risorse alle contabilita' speciali di cui
al comma 2 avviene sulla base  delle  rendicontazioni  trasmesse  dai
Dirigenti di cui  all'articolo  1,  commi  5  e  6  e  dal  Direttore
dell'Agenzia regionale di  protezione  Emilia  Romagna.  Al  fine  di
velocizzare l'attivita' di liquidazione della spesa, in fase di prima
applicazione puo' essere trasferito sulle  contabilita'  medesime  un
acconto in  misura  determinata  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile, il cui  utilizzo  da  parte  dei  Dirigenti  delle  strutture
regionali di protezione civile titolari delle  contabilita'  speciali
e' comunque subordinato  all'approvazione  delle  rendicontazioni  di
spesa. 
  5. Dalla data di emanazione della presente  ordinanza  non  trovano
piu' applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 3,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile  del
22 maggio 2012, n. 0001.