Art. 2 1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2 comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.