IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2011 emanato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con cui sono stati ridotti i trasferimenti dovuti ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, in corrispondenza dell'attribuzione di entrate da federalismo fiscale municipale e determinato l'importo dei trasferimenti non oggetto di riduzione in quanto non fiscalizzabili; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011; Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2012 cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20; Considerato che la relazione tecnica allegata allo stesso decreto legislativo n. 23 del 2011 chiarisce che a seguito della cessazione della predetta addizionale viene attribuita ai comuni, per l'anno 2012, una somma pari a 614 milioni di euro; Considerato che le predette disposizioni di legge hanno avuto effetto sull'ammontare complessivo di risorse da attribuire ai comuni a titolo di federalismo fiscale municipale per l'anno 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno con il quale sono state disposte le riduzioni di risorse ai comuni, a decorrere dall'anno 2012, in applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; Viste le risultanze del documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) nella seduta del 22 febbraio 2012 che ha aggiornato, per l'anno 2012, le determinazioni contenute nella relazione Copaff dell'8 giugno 2010, concernenti l'ammontare e le tipologie di trasferimenti erariali corrisposti ai comuni dal Ministero dell'interno, fiscalizzati e non fiscalizzati; Visto l'art. 13, comma 18, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che per gli anni 2012, 2013 e 2014 il fondo sperimentale di riequilibrio e' alimentato anche dalla compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e che, quindi, tali disponibilita' confluiscono nella dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012; Considerato che i lavori effettuati in sede di predetta Commissione hanno rideterminato in euro 6.825.394.605,00 il valore complessivo del fondo sperimentale di riequilibrio da attribuire ai comuni per l'anno 2012, corrispondente al valore delle risorse fiscalizzate, nonche' a rideterminare in euro 731.791.945,00 i trasferimenti non fiscalizzati per l'anno 2012; Ravvisata, quindi, l'esigenza di formalizzare il conseguente aggiornamento dei dati riguardanti le risorse finanziarie fiscalizzate a titolo di federalismo fiscale, nonche' di quelle per trasferimenti non fiscalizzati da attribuire ai comuni per l'anno 2012; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta dell'1° marzo 2012; Decreta: Art. 1 Aggiornamento dell'entita' della riduzione dei trasferimenti erariali 1. Le risorse da attribuire ai comuni appartenenti alla regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 a titolo di federalismo fiscale municipale, attraverso la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, sono determinate in euro 6.825.394.605,00.