IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione»; 
  Visto il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, nel testo modificato dall'art. 13, comma 18 del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, che istituisce, per la durata di tre anni e fino  alla  data  di
attivazione del fondo perequativo di cui all'art. 13  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, un fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  per  i
comuni delle regioni a statuto ordinario, alimentato con il gettito o
quote di gettito di alcuni tributi attribuiti, nonche', per gli  anni
2012,  2013  e  2014,  anche  dalla  compartecipazione   al   gettito
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4 dello stesso  art.
2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; 
  Considerato anche, in base all'art. 13, comma  19-bis,  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, per gli anni 2012, 2013 e 2014, che la
determinazione della percentuale della compartecipazione  all'imposta
sul valore aggiunto e'  esclusivamente  finalizzata  a  fissare  tale
percentuale   in    misura    finanziariamente    equivalente    alla
compartecipazione del  2  per  cento  del  gettito  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche; 
  Visto il comma 7 dell'art. 2 del citato decreto legislativo  n.  23
del 2011, il quale prevede che - previo accordo sancito  in  sede  di
Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' di alimentazione  e  di  riparto
del fondo sperimentale di cui al comma 3 del citato art.  2,  nonche'
le quote del gettito dei tributi di  cui  al  comma  1  dello  stesso
articolo che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati
gli immobili oggetto di imposizione; 
  Visto il decreto interministeriale in data 21 giugno 2011,  con  il
quale  sono  state  stabilite  per  l'anno  2011  le   modalita'   di
alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio; 
  Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011  il
quale prevede che a decorrere dal  2012  cessa  di  essere  applicata
nelle regioni a statuto ordinario l'addizionale  comunale  all'accisa
sull'energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 1, lettere a)  e  b)
del  decreto-legge  28  novembre  1988,  n.  511,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  27  gennaio  1989,  n.  20,  nonche'  la
relazione tecnica allegata allo stesso decreto legislativo  la  quale
chiarisce che a  seguito  di  tale  cessazione  viene  attribuita  ai
comuni, per l'anno 2012, una somma pari a 614 milioni di euro; 
  Vista la documentazione approvata nella seduta del 22 febbraio 2012
dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale  (Copaff)  con  cui  si  e'  definito,   per   l'anno   2012,
l'aggiornamento  e  la  revisione  dell'ammontare  dei  trasferimenti
fiscalizzati   e   non   fiscalizzati   corrisposti   dal   Ministero
dell'interno ai comuni; 
  Considerato  che  nel  riparto  delle  somme  a  titolo  di   fondo
sperimentale di  riequilibrio  occorre  tenere  conto  degli  effetti
conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  14,
comma 2, del decreto-legge n. 78 del  2010,  nonche',  degli  effetti
conseguenti all'applicazione, per il 2012, dell'art.  2,  comma  183,
della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 13 del citato decreto-legge n. 201  del  2011  che  ha
anticipato al 2012, in via sperimentale, l'applicazione  dell'imposta
municipale propria di cui all'art. 8 del decreto  legislativo  n.  23
del 2011; 
  Considerato che il comma 17 del citato art. 13 del decreto-legge n.
201 del 2011, prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, varia in ragione delle differenze  del  gettito  stimato
dell'imposta municipale propria ad aliquota di base e che, in caso di
incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato
le somme residue; 
  Visto l'art. 28, commi 7 e 9, del citato decreto-legge n.  201  del
2011, nella parte in cui prevede che per l'anno 2012 e successivi  il
fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  come  determinato  ai   sensi
dell'art. 2, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  ed  i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione Sicilia e della
regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro,  in
proporzione alla distribuzione territoriale  dell'imposta  municipale
propria; 
  Considerato che i dati  concernenti  l'imposta  municipale  propria
anno 2012, risultanti dalle comunicazioni in data 22  e  24  febbraio
2012,  sono  stati  elaborati  dal  dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze, in via previsionale,  atteso
che trattasi di nuova imposta; 
  Considerato,  pertanto,  che  la  quantificazione   degli   effetti
finanziari connessi all'attribuzione  della  nuova  imposta  ed  alle
corrispondenti compensazioni sul fondo sperimentale  di  riequilibrio
per il  2012  avviene  sulla  base  di  dati  previsionali,  per  cui
necessita di una verifica successiva, sulla base  delle  informazioni
sul gettito effettivamente  realizzato,  desumibili  anche  in  corso
d'anno,  attraverso  l'analisi  dei   versamenti   dell'acconto,   in
considerazione dell'obbligatorieta' del versamento disposto dall'art.
13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 del 2011; 
  Ritenuto  necessario  mantenere  fondamentalmente  i   criteri   di
ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottati per
l'anno 2011 nella considerazione, sia che non risultano disponibili i
dati sui fabbisogni standard ai fini di procedere ad  un  riparto  su
basi diverse da quelle  adottate  nell'anno  2011,  sia  che  i  dati
utilizzati per stimare gli effetti finanziari dell'imposta municipale
propria necessitano di un successivo momento di verifica; 
  Dato atto altresi', che l'aver considerato anche per  l'anno  2012,
l'importo gia' risultante dalla ripartizione delle risorse a  ciascun
ente da  federalismo  fiscale  dell'anno  2011,  basato  sui  criteri
contenuti nell'art. 2, comma 7 del  decreto  legislativo  n.  23  del
2011, assicura il rispetto di tali criteri anche per l'anno 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2012,  il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  dei
comuni, alimentato con le risorse  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e'  quantificato  nell'importo  di
6.825.394.605,00 di euro, cosi' come risultante dalla  documentazione
approvata dalla Commissione tecnica paritetica per  l'attuazione  del
federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.