Art. 2 1. Per l'attribuzione della quota spettante a ciascun comune del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, si provvede a: a) considerare l'ammontare delle risorse gia' assegnate a ciascun comune per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale tenendo conto delle variazioni successivamente intervenute, come indicato nel documento approvato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012; b) ridurre le risorse di ciascun comune interessato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, pervenendo ad un valore che corrisponde al saldo algebrico fra l'importo della riduzione operata nel 2011 e quella operata nel 2012, per ciascun comune; c) attribuire le somme corrispondenti al valore della cessata addizionale comunale sui consumi di energia elettrica in misura proporzionale all'ammontare risultante dalla somma algebrica di cui alle precedenti lettere a) e b); d) ridurre le risorse a ciascun comune interessato in conseguenza dell'art. 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni; e) ridurre le assegnazioni a ciascun comune, in applicazione dell'art. 28, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 201 del 2011; f) applicare le compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all'istituzione dell'imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011. 2. La ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio con le modalita' indicate al comma 1 assicura una ripartizione di risorse pari al valore del fondo sperimentale di riequilibrio di 6.825.394.605,00 di euro.