Art. 2 
 
  1. Per l'attribuzione della quota spettante a  ciascun  comune  del
fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, si provvede a: 
  a) considerare l'ammontare delle risorse gia' assegnate  a  ciascun
comune per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale tenendo  conto
delle  variazioni  successivamente  intervenute,  come  indicato  nel
documento  approvato  dalla  Commissione   tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale nella  seduta  del  22  febbraio
2012; 
  b) ridurre le risorse di ciascun comune  interessato  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legge  n.
78 del 2010,  pervenendo  ad  un  valore  che  corrisponde  al  saldo
algebrico fra l'importo della riduzione operata  nel  2011  e  quella
operata nel 2012, per ciascun comune; 
  c) attribuire le  somme  corrispondenti  al  valore  della  cessata
addizionale comunale sui  consumi  di  energia  elettrica  in  misura
proporzionale all'ammontare risultante dalla somma algebrica  di  cui
alle precedenti lettere a) e b); 
  d) ridurre le risorse a ciascun comune interessato  in  conseguenza
dell'art. 2, comma 183, della legge n.  191  del  2009  e  successive
modificazioni; 
  e) ridurre  le  assegnazioni  a  ciascun  comune,  in  applicazione
dell'art. 28, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 201 del 2011; 
  f) applicare  le  compensazioni  finanziarie  per  attribuzione  di
entrate  connesse  all'istituzione  dell'imposta  municipale  propria
sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011. 
  2. La ripartizione del fondo sperimentale di  riequilibrio  con  le
modalita' indicate al comma 1 assicura una  ripartizione  di  risorse
pari  al  valore  del   fondo   sperimentale   di   riequilibrio   di
6.825.394.605,00 di euro.