Art. 3 1. Nel caso in cui il valore per il singolo comune, risultante dalle operazioni di cui all'art. 2, comma 1, sia negativo, sara' demandato all'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base dei dati comunicati entro il mese di settembre dal Ministero dell'interno, il recupero, nei confronti dei comuni interessati, di una somma di pari importo, all'atto del pagamento a saldo agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate al bilancio dello Stato ed imputate al capitolo di entrata relativo all'imposta municipale propria riservata allo Stato.