Art. 3 
 
  1. Nel caso in cui il valore  per  il  singolo  comune,  risultante
dalle operazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  sia  negativo,  sara'
demandato all'Agenzia  delle  entrate,  attraverso  la  struttura  di
gestione di cui all'art. 22,  comma  3,  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, sulla base dei dati comunicati entro il mese  di
settembre dal Ministero dell'interno, il recupero, nei confronti  dei
comuni interessati, di  una  somma  di  pari  importo,  all'atto  del
pagamento a saldo agli stessi comuni dell'imposta municipale  propria
di cui all'art. 13 del  decreto-  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Le somme recuperate sono versate al bilancio dello Stato ed  imputate
al  capitolo  di  entrata  relativo  all'imposta  municipale  propria
riservata allo Stato.