Art. 3 
 
  La protezione transitoria di cui all'art. 1  cessera'  a  decorrere
dalla data in cui sara'  adottata  una  decisione  sulla  domanda  di
modifica stessa da parte dell'organismo comunitario. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 giugno 2012 
 
                                         Il direttore generale: Sanna